Consulenza e informazioni per i clienti, il diktat dell’Esma

In tempo utile prima della prestazione di servizi esecutivi, le imprese dovrebbero informare i propri clienti in modo semplice e chiaro sulla valutazione dell’appropriatezza e sul relativo scopo, che è quello di consentire all’impresa di agire nel migliore interesse del cliente”. Gli “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e di mera esecuzione o ricezione degli ordini ai sensi della Mifid 2” redatti dall’Esma è un documento che i consulenti finanziari e le banche-reti dovrebbero mandare a memoria per ciò che riguarda il corretto rapporto con al clientela. Vediamone i punti più significativi. Serve anzitutto “una chiara spiegazione del fatto che spetta all’impresa svolgere la valutazione, in modo che i clienti comprendano il motivo per cui sono invitati dall’impresa a fornire determinate informazioni e l’importanza di fornire informazioni che siano aggiornate, accurate e complete”; sono necessari poi “un chiarimento secondo il quale è nell’interesse del cliente fornire risposte accurate e complete alle domande poste dall’impresa ai fini della valutazione dell’appropriatezza” e “una breve spiegazione delle principali differenze tra servizi non esecutivi e servizi esecutivi, tenendo conto dei requisiti applicabili, onde evitare qualsiasi confusione tra i due”.

Secondo l’authority europea, inoltre, “le imprese dovrebbero evitare di stabilire o dare l’impressione che sia il cliente a decidere l’appropriatezza del servizio o del prodotto di investimento oppure a determinare quale servizio o prodotto si adatti alla sua conoscenza ed esperienza. In generale le imprese non dovrebbero rendere dichiarazioni fuorvianti ai clienti per quanto concerne il loro obbligo di effettuare la valutazione dell’appropriatezza”. Ciò detto, le imprese dovrebbero inoltre valutare attentamente se le informative scritte siano concepite per essere efficaci. Una parte molto interessante riguarda la componente digitale perché a questo proposito l’Esma suggerisce che, nel fornire servizi online, le imprese potrebbero in particolare “mettere in evidenza le informazioni pertinenti, ad esempio mediante l’uso di funzionalità quali riquadri a comparsa (pop-up) e “valutare se alcune informazioni dovrebbero essere accompagnate da un testo interattivo, per esempio utilizzando funzionalità quali brevi testi con suggerimenti pratici (tooltip) o altri mezzi per fornire dettagli ai clienti che richiedono ulteriori informazioni, come ad esempio tramite la sezione delle domande frequenti (FAQ)”. Quanti di questi orientamenti verranno pienamente recepiti dall’industria italiana della consulenza finanziaria?

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