Nuovo contratto per i consulenti, Anasf traccia la via

Il contratto di agenzia del consulente finanziario costituisce un tema caldo anche alla luce della recente presentazione, da parte di diverse mandanti, di nuovi testi contrattuali a seguito di incorporazione delle società o di cessione delle reti.

L’occasione per fare il punto è fornita dalla recente intervista all’Avv. Ludovica D’Ostuni su Bluerating del 20 ottobre 2022 (“Nuovo contratto per i consulenti, ecco il parere del legaleNuovo contratto per i consulenti, ecco il parere del legale”), che auspica la redazione di AEC ad hoc per il settore in quanto il contratto collettivo del settore (AEC agenti di commercio settore del commercio) non soddisfa pienamente le aspettative di consulenti e di società.

Quale è la posizione dell’ANASF al riguardo? Ne parliamo con il suo Presidente, Luigi Conte, oltre che con Luca Frumento, Avvocato e consulente legale dell’Associazione.

“Il tema del contratto – afferma Luigi Conte – è di rilievo centrale, perché attraverso la sua opportuna modulazione si viene ad assicurare la tutela minima della posizione del consulente finanziario, oltre che una disciplina del rapporto funzionale alla peculiarità di questa figura professionale. Qualche anno or sono ANASF, tramite l’elaborazione del ‘contratto europeo’ aveva inteso proporre un contratto tipo, vicino alle esigenze e peculiarità del settore. Iniziativa che ha avuto una tiepida accoglienza presso gli intermediari”.

È condivisibile la valutazione di inadeguatezza dell’odierno AEC agenti commercio a regolare, in via integrativa rispetto al mandato individuale, il rapporto agenziale del CF?

Secondo Luigi Conte “Non c’è dubbio che l’attività del consulente finanziario agente si distingue nettamente da quella dell’agente di commercio, stante la caratura professionale (iscrizione all’Albo) che lo contraddistingue e la natura principalmente consulenziale (specie con l’avvento della MiFID, che ha istituzionalizzato la consulenza finanziaria) della prestazione che rende. Da qui la necessità di individuare un nuovo corpus di norme. Che si tratti di apposito AEC oppure di un contratto ‘benchmark’ si tratta, alla fine, di tecnicismo. È invece importante che società e consulenti si trovino d’accordo su alcuni istituti – penso al meccanismo di recesso, alle indennità di fine rapporto, etc. – sui quali si sono manifestate e si manifestano criticità per i consulenti finanziari”.

Il nuovo AEC verso quali soggetti manifesterebbe efficacia?

“Nel nostro settore – afferma Luca Frumento – Società e consulenti finanziari non fanno parte delle associazioni di categoria che hanno stipulato gli AEC oppure che vi hanno successivamente aderito. L’accordo collettivo (che nell’ambito dell’agenzia è di diritto comune, e cioè privo di rilievo normativo) trova dunque applicazione in quanto venga richiamato nel mandato mediante apposita clausola, o anche solo implicitamente. Quindi, il nuovo AEC, oppure il testo contrattuale di base, elaborato nel contraddittorio tra intermediari e consulenti finanziari, continuerebbe a trovare applicazione in quanto richiamato a livello di contratto individuale”.

Quali sono le aree che richiedono la maggior tutela del CF?

“Come accennava Luigi, la facoltà di discrezionale recesso delle mandanti costituisce fattore di debolezza del consulente finanziario, che si trova talvolta in difficoltà ad esercitare i propri diritti verso la mandante, timoroso della messa in preavviso. Elaborare un meccanismo di stabilità – bilanciato, ad es., dal rispetto di performances commerciali minime – potrebbe essere una strada sulla quale potrebbe trovarsi terreno comune con le società. Penso poi alle disposizioni in tema di preavviso, che richiedono maggior snellezza, in ragione del dinamismo del settore. Si pone poi la tematica ‘imponente’ della titolarità, commerciale e giuridica, del portafoglio e delle connesse questioni in tema di indennità di fine rapporto. Anche su tali aspetti vi sono a mio avviso le premesse per giungere ad un opportuno bilanciamento tra le aspettative del consulente finanziario e le esigenze delle Società”.

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