Mifid 2, Esma spiega gli rientamenti in materia di appropriatezza ed execution only

Come riportato dal sito istituzionale di Consob, in data 12 aprile 2022, l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and executiononly requirements“, adottate dall’Autorità europea, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU (c.d. “Regolamento ESMA”), il 3 gennaio 2022.

Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale della Consob nella versione italiana, unitamente al testo integrale del Final report” in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell’ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi.

Essi forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in ordine alle possibili modalità di implementazione degli obblighi previsti dalla normativa in capo agli intermediari che prestano servizi d’investimento in regime di appropriatezza ed execution-only.

In adempimento del paragrafo 3 del citato articolo 16 del Regolamento ESMA, si è comunicato all’Autorità europea che la Consob si conforma agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob sono pertanto tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’ESMA attraverso gli Orientamenti oggetto del presente avviso – secondo i termini stabiliti dal paragrafo 3 degli Orientamenti medesimi – dal 12 ottobre 2022.

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